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Usate la bici! ma il codice della strada ed il buon senso?

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Articolo in: - Comunicati  

Saronno

FM 25/06/2012

Usate la bici! ma il codice della strada ed il buon senso? FM
Domenica 24 giugno 2012, si è tenuta a Saronno una domenica dedicata ai ciclisti ed al mondo della bicicletta. Lodevole iniziativa, considerando quanto sia utile ed acologicamente valido un mezzo di trasporto qual'è la bici, ma quando il cislista si trasforma in pirata della strada, chi difende i pedoni e gli automobilisti che hanno la disgrazia di trovarselo sulla propria strada?
 

La salvaguardia dell'ambiente è un valore che condividiamo ed appoggiamo pienamente, l'uso di mezzi di trasporto non inquinanti è una priorità assoluta al fine di salvaguardare la vivibilità dei nostri ambienti cittadini; la bicicletta è il mezzo che maggiormente risponde a queste esigenze.


Un mondo popolato da ciclisti,  un'utopico pianeta felice, pulito e vivace, un'oasi da condividere respirando meglio e muovendosi in modo razionale e sostenibile ma - a Saronno e non solo - questa utopia si scontra con l'arroganza e la maleducazione di molti ciclisti che - ignorando le norme del Codice della Strada e della civile convivenza - sfrecciano sui nostri marciapiedi incuranti dell'incolumità dei pedoni di qualsiasi età o condizione fisica.

Difficilmente, se redarguiti, costoro hanno il pudore di scusarsi per il proprio comportamento anzi... quasi sempre lanciano improperi e minacce e le più varie forme di arroganza sono la risposta più "normale" che sappiano fornire.

Un'altra scusante tirata spesso in ballo è quella della mancanza di piste ciclabili.
Mi chiedo: è normale che l'assenza di piste ciclabili possa giustificare il comportamento di chi percorre anche in controsenso e - spesso - ad alta velocità le strade e e i percorsi pedonali a mo' di novello Pantani? Non è normale in un paese normale, in una qualsiasi città italiana lo diventa grazie al permissivismo ed alla presunzione di impunità diffusi ad ogni livello.

Difendere i più deboli è un compito essenziale cui nessuno puà venir meno, né i singoli cittadini, né gli organi istituzionali a ciò preposti; difendere l'incolumità dei cisliti quando è minacciata dal comportamento di automobilisti spericolati è quindi giusto quanto lo è difendere i pedoni dai soprusi che troppi ciclisti incuranti delle regole e del buon senso perpetrano a loro danno.

Il Codice della Strada consente il transito delle biciclette sui marciapiedi, a patto che il Comune emetta preventivamente, un'ordinanza relativa allo specifico marciapiedi e installi la segnaletica relativa e i necessari scivoli.

Le possibilità previste dal Codice della Strada all'art. 39 e dal Regolamento del CdS all'art. 122, 9c) e ribadite dal D.m. 30 novembre 1999, n. 557, "norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili", in G.U. n. 225, 26 settembre 2000, Serie Generale - sono due:
 - a) pista ciclabile contigua al marciapiede (segnale con riga per separare la sezione di marciapiede destinata ai pedoni da quella destinata alle biciclette);
 - b) percorso pedonale e ciclabile (segnale senza riga di separazione, e cioè in promiscuo tra pedoni e ciclisti).

(Dove sono segnali e righe a Saronno?)


REGOLE DEL CODICE DELLA STRADA PER LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE
(Fonte: http://web.comune.settimomilanese.mi.it)

La circolazione dei velocipedi è regolata dall’art. 182 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada) e dall’art. 377 del D.P.R n. 495/1992 (Regolamento di Attuazione del Codice della Strada). In particolare i velocipedi sono obbligati ad utilizzare le piste ciclabili loro riservate, dove esistenti, ed evidenziate mediante l’apposizione della prescritta segnaletica verticale (sotto riportata) ed orizzontale (in genere le piste loro riservate sono evidenziate da una colorazione rossa della pavimentazione e sono delimitate da linee longitudinali di margine gialle).
 - Inizio pista ciclopedonale Fine pista ciclopedonale
 - Inizio pista ciclabile Fine pista ciclabile contigua al marciapiede contigua al marciapiede
 - Inizio pista ciclabile Fine pista ciclabile
Inoltre i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati a questi ultimi e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. Tale comportamento deve essere tenuto anche nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano.
In particolare, gli attraversamenti pedonali sono tali perchè utilizzabili esclusivamente dai pedoni. Pertanto i ciclisti possono usufruirne esclusivamente a piedi tenendo il velocipede a mano.



Art. 182 Codice della Strada - Circolazione dei velocipedi
1.
I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

2.
I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

3.
Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4.
I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5.
È vietato trasportare alle persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5.

6.
I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.

7.
Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti, è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.

8.
Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.

9.
I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.

10.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 . La sanzione è da euro 36 a euro 148 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.



Art. 377 Regolamento di Attuazione del C.d.S. - Circolazione dei velocipedi
1.
I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono .

2.
Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.

3.
In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.

4.
Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.

5.
Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all’articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all’articolo 225 e sono installate: a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa; b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età. Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.

6.
Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all’art. 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.

7.
Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.

 

 

 

 

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